Rilascio copia delle sentenze o di atti processuali penali
DOVE
Cancelleria penale: piano secondo - sportello per il pubblico
CHI
Responsabile del servizio: dott.ssa Lucia Ferranti
per eventuali informazioni :
tel.: 071/5063132
e-mail: lucia.ferranti@giustizia.it
fax: 071/5062402
RIFERIMENTI NORMATIVI
art. 116 c.p.p. e 43 disp att. c.p.p.
INFORMAZIONI
- nel corso del procedimento: la richiesta va indirizzata alla cancelleria del giudice che procede
- dopo la definizione del procedimento: il rilascio è autorizzato dal Presidente del Collegio che ha emesso la sentenza o dal giudice che ha emesso il provvedimento - nel caso in cui il procedimento sia stato definito con provvedimento di archiviazione la richiesta va presentata lla Procura della Repubblica
- l'autorizzazione di cui all'art. 116 non è richiesta nel caso in cui è riconosciuto espressamente all'interessato il diritto al rilascio di copia, estratti o certificati di atti (art. 43 disp. att. c.p.p.)
- per il rilascio di copie conformi: domanda in carta da bollo da euro 10.33 bolli per le copie (euro 11.00 ogni 4 facciate) + diritti di copia.
- se la parte ritiene di aver diritto all'esenzione dal pagamento del bollo deve indicare specificamente sulla domanda l'uso al quale le copie sono destinate.
- INFORMAZIONIl'imposta di bollo non si applica alle copie autentiche degli atti e dei provvedimenti richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti processuali sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali. (cfr. art. 18 D.P.R. 30/5/2002 n. 115)
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