Servizi essenziali assicurati in caso di sciopero
SERVIZI
D.M. 7 novembre 1990. Determinazione dei servizi essenziali dell'amministrazione giudiziaria (Bollettino Ufficiale Ministero di grazia e giustizia n.24 del 31 dicembre 1990) e art. 4 D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44.
Nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria costituiscono servizi essenziali quelli relativi:
- All'assistenza all'udienza nei processi con imputati arrestati, fermati o sottoposti a misure cautelari personali di tipo custodiale per i reati per i quali si procede;
- Ai provvedimenti restrittivi della libertà personale;
Ai provvedimenti cautelari ed urgenti quando siano diretti a garantire il godimento dei diritti costituzionalmente protetti indicati nel'art. 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1990, n. 146;
- Al servizio elettorale;
- Al pagamento degli stipendi
Ogni altro servizio sarà fornito per quanto consentito dalla percentuale delle adesioni allo sciopero
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