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Servizi essenziali assicurati in caso di sciopero

SERVIZI

D.M. 7 novembre 1990. Determinazione dei servizi essenziali dell'amministrazione giudiziaria (Bollettino Ufficiale Ministero di grazia e giustizia n.24 del 31 dicembre 1990) e art. 4 D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44.

Nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria costituiscono servizi essenziali quelli relativi:

  1. All'assistenza all'udienza nei processi con imputati arrestati, fermati o sottoposti a misure cautelari personali di tipo custodiale per i reati per i quali si procede;
  2. Ai provvedimenti restrittivi della libertà personale;

  3. Ai provvedimenti cautelari ed urgenti quando siano diretti a garantire il godimento dei diritti costituzionalmente protetti indicati nel'art. 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1990, n. 146;
  4. Al servizio elettorale;
  5. Al pagamento degli stipendi 

Ogni altro servizio sarà fornito per quanto consentito dalla percentuale delle adesioni allo sciopero