I giudici popolari sono estratti a sorte dall'albo approvato dal Presidente del Tribunale, sulla base di elenchi formati dai comuni e dalle commissioni mandamentali.
In tali elenchi vengono iscritti coloro che possiedono i requisiti previsti dalla legge.
L'estrazione avviene 15 giorni prima della conclusione della sessione ed i giudici estratti vengono convocati davanti al Presidente entro i cinque giorni successivi all'estrazione.
Nel giorno della convocazione il Presidente, dopo aver dispensato coloro che risultano legittimamente impediti, chiama a prestare servizio, nell'ordine dell'estrazione, tanti giudici popolari quanti ne servoI giudici popolari sono estratti a sorte dall'albo approvato dal Presidente del Tribunale, sulla base di elenchi formati dai comuni e dalle commissioni mandamentali.
L'estrazione avviene 15 giorni prima della conclusione della sessione ed i giudici estratti vengono convocati davanti al Presidente entro i cinque giorni successivi all'estrazione.
Nel giorno della convocazione il Presidente, dopo aver dispensato coloro che risultano legittimamente impediti, chiama a prestare servizio, nell'ordine dell'estrazione, tanti giudici popolari quanti ne servono per formare il collegio.
Di norma vengono anche individuati due giudici popolari supplenti i quali saranno chiamati a prestare servizio solo nel caso di impedimento dei giudici effettivi.
Se il dibattimento si prevede di lunga durata, o comunque quando lo ritiene necessario, il Presidente dispone che prestino servizio altri giudici popolari, in qualità di aggiunti, in numero non superiore a 10, perché assistano al dibattimento e sostituiscano i giudici effettivi nel caso di loro assenza o impedimento.