Come fare per...


Patrocinio a spese dello Stato (in materia penale)

CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE

  • essere titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 9.296,22 (art. 76 co. 1)
  • se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari al reddito di colui che chiede il beneficio vanno aggiunti i redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia (art. 76 co. 2) ma il limite del reddito é elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (art. 92)
  • si tiene conto del solo reddito nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (art. 76 co. 4)
  • ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva (art. 76 co. 3

AMBITO DI APPLICABILITA'

  • può chiedere di essere ammesso al patrocinio l'indagato, l'imputato, il condannato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intenda costituirsi parte civile, il responsabile civile o il civilmente obbligato per la pena pecuniaria
  • l'ammissione è valida
    - per ogni grado e per ogni fase del processo (art. 75 co. 1)
    - per tutte le eventuali procedure derivate, accidentali comunque connesse al processo per il quale il beneficio è stato concesso (art. 75 co. 1)
    - in quanto compatibile, per il processo di revisione, per quelli relativi all'applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione e per i processi di competenza del tribunale di sorveglianza (art. 75 co. 2)
  • oltre i cittadini italiani possono essere ammessi al beneficio (atr. 90)
    - gli stranieri
    - gli apolidi resuidenti nello stato
  •  l'ammissione al patrocinio è esclusa (art 91)
    - per l'indagato, l'imputato o il condannato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto
    - se il richiedente è assistito da più di un difensore
    - se e dal momento in cui l'ammesso nomina un secondo difensore

ISTANZA

  • è redatta in carta semplice (art. 79 co. 1)
  • può essere proposta in ogni stato e grado del processo (art. 78 co. 1)
  • deve essere sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità (art. 78 co. 2)
  • la sottoscrizione deve essere autenticata con una delle seguenti modalità (art. 78 co. 2)
    - dal difensore
    - apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l'atto
    - accompagnata da una copia anche non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
  • deve contenere, a pena di inammissibilità (art. 79)
    - la richiesta di ammissione al patrocinio
    - l'indicazione del processo a cui si riferisce, se pendente
    - una dichiarazione sostitutiva di dichiarazione (ai sensi dell'art. 46 comma 1 lett. o) del DPR 445/2000) attestante la sussistenza delle condizioni di reddito con la specifica indicazione del reddito complessivo determinato secondo le modalità previste dalla legge
    - l'impegno a comunicare, finchè il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito relative all'anno precedente entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza o dalla eventuale precedente comunicazione
  • va presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore o inviata a mezzo di raccomandata
    - all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo (art. 93 co.1)
    - il difensore può presentare l'istanza direttamente in udienza (art. 93 co.2)
    - se procede la Corte di Cassazione l'istanza é presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 93 co.1)
    - il richiedente detenuto, internato in un istituto può presentare l'istanza con atto ricevuto da direttore (art. 93 co. 3)
    - il richiedente in stato di arresto o di detenzione domiciliare può presentare l'istanza con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria (art. 93 co. 3)
  •  nel caso di impossibilità di produrre la documentazione
    - prevista dall'art. 79 co. 2 il cittadino appartenente a stati non appartenenti all'Unione Europea la sostituisce con una dichiarazione sostituiva di certificazione (atr. 94 co. 2)
    - prevista dall'art. 79 co. 2 la stessa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato (art. 94 co. 1) 

DECISIONE

il magistrato competente decide sull'istanza (art. 96 co. 1):

  • nei 10 giorni successivi a quello in cui è pervenuta l'istanza di ammissione
  • immediatamente se l'istanza è presentata in udienza

il magistrato dichiara inammissibile, concede o nega l'ammissione con decreto motivato:

  • il decreto viene depositato in cancelleria
  • del deposito è comunicato avviso all'interessato
  • il decreto pronunciato in udienza è letto e inserito nel verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente in udienza (art. 92 co. 2)
  • l'interessato e il suo difensore possono estrarne copia

RICORSO

  • avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza l'interessato può proporre ricorso (art. 99 co. 1):
    - entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito
    - davanti al Presidente del Tribunale o davanti al Presidente della Corte d'Appello asi quali appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento
    -l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica (art. 99 co. 2)
  • il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato
  • l'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni
    - all'ufficio del magistrato che procede
    - all'interessato
    - all'ufficio finanziario
  • contro l'ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione per violazione di legge
  • il ricorso non ha effetto sospensivo

EFFETTI

  • gli effetti decorrono (art . 109)
    - dalla data in cui l'istanza è stata presentata o é pervenuta all'ufficio del magistrato
    - dal primo atto al quale interviene il difensore se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata nei20 giorni successivi
  • l'ammesso al patrocinio
    - può nominare un difensore scegliendolo tra gli iscritti negli elenchi istituiti presso il consiglio dell'ordine del distretto di Corte di Appello nel quale ha sede il magistrato competente (atr. 80 co. 1)
    - se procede la Corte di Cassazione il difensore può essere scelto fra quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di Corte di Appello del luogo ove ha sede il giudice che ha emeso il provvedimento impugnato (art. 80 co. 2)
    - può nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale per gli atti che si compiono a distanza (art. 100)
    - un consulente tecnico di parte residente nel distretto di corte di appello nel quale pende il processo (art. 102)
  • il difensore della persona ammessa al patrocinio può nominare, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato residente nel distretto nel quale ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede (art. 101)
  • non deve pagare (art. 107)
    - le spese per le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa.
    - le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella quale si svolge;
    - le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni;
    - le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte;
    - le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori privati autorizzati;
    - l'indennità di custodia;
    - l'onorario e le spese agli avvocati;
    - le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria

REVOCA

  • competente a provvedere alla revoca è il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini previsti per le comunicazioni periodiche ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato
  • il magistrato competente, con decreto motivato, revoca l'ammissione:
    - se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;
    - se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione;
    - se, nei termini previsti dall'articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell'autorità consolare;
    - su richiesta dell'ufficio finanziario competente, presentata in ogni momento, e comunque non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92.
    - il magistrato può disporre la revoca dell'ammissione anche all'esito delle integrazioni richieste ai sensi dell'articolo 96, commi 2 e 3.
  • copia del decreto di revoca è comunicata all'interessato
  • contro il decreto di revoca l'interessato può proporre ricorso per cassazione entro 20 giorni dalla comunicazione