Patrocinio a spese dello Stato (in materia civile)
COSE'
Il patrocinio a spese dello stato è un istituto mediante il quale le persone che non sono in condizioni economiche tali da sostenere le spese di un giudizio civile o penale del quale siano, a qualsiasi titolo, parti, possono essere assistite da un difensore e possono compiere le necessarie attività senza sostenere alcuna spesa.
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.P.R. 30/5/2002 n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - testo A) - artt. 74 e seguenti.
CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE
Condizioni economiche
- essere titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 9.296,22 (art. 76 co. 1)
- se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari al reddito di colui che chiede il beneficio vanno aggiunti i redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia (art. 76 co. 2)
- si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (art. 76 co. 4)
- ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva (art. 76 co. 3)
Condizioni di merito
- le ragioni che l'interessato intende var valere nel giudizio non devono essere manifestamente infondate (art. 74 co. 2)
- l'ammissione è esclusa nelle cause di cessione dei crediti e ragioni altrui, salvo che la cessione appaia indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti (art. 121)
AMBITO DI APPLICABILITA'
può chiedere di essere ammesso al beneficio l'attore o il ricorrente, il convenuto o il resistente, il chiamato in causa, l'intervenuto, colui che agisce per l'esecuzione di una sentenza, chi chiede la revocazione, chi propone opposizione di terzo
l'ammissione è valida
- per ogni grado e per ogni fase del processo (art. 75 co. 1)
- per tutte le eventuali procedure derivate, accidentali comunque connesse al processo per il quale il beneficio è stato concesso (art. 75 co. 1)
in quanto compatibile, per il processo di revocazione e di opposizione di terzo (art. 75 co. 2)
la parte che è rimasta soccombente non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale (art. 120)
oltre i cittadini italiani possono essere ammessi al beneficio (atr. 119)
- gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
- gli apolidi
- gli enti e le associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitano attività economica
ISTANZA
ISTANZA (art. 79)
- è redatta in carta semplice (art. 79 co. 1)
- può essere proposta in ogni stato e grado del processo (art. 78 co. 1)
- deve essere sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità (art. 78 co. 2)
- la sottoscrizione deve essere autenticata con una delle seguenti modalità (art. 78 co. 2)
- dal difensore
- apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l'atto
- accompagnata da una copia anche non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (vedi art. 38 co. 3 D.P.R. 445/2000)
- deve contenere, a pena di inammissibilità (art. 79)
- la richiesta di ammissione al patrocinio
- l'indicazione del processo a cui si riferisce, se pendente
- una dichiarazione sostitutiva di dichiarazione (ai sensi dell'art. 46 comma 1 lett. o) del DPR 445/2000) attestante la sussistenza delle condizioni di reddito con la specifica indicazione del reddito complessivo determinato secondo le modalità previste dalla legge
- l'impegno a comunicare, finchè il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito relative all'anno precedente entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza o dalla eventuale precedente comunicazione
- le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa e la specifica indicazione delle prove delle quali si intende chiedere l'ammissione (art. 122)
- va presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore o inviata a mezzo di raccomandata al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il magistrato (art. 124)
- davanti al quale pende il processo
- competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora pendente
- vedi un modello dell'istanza
DECISIONE
- il consiglio dell'ordine decide nei dieci giorni successivi a quello in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta
- copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie, respinge o dichiara inammissibile l'istanza è trasmessa all'interessato o al magistrato
- se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza l'interessato può riproporla al magistrato competente per il giudizio il quale decide con decreto
EFFETTI DELL'AMMISSIONE
l'ammesso al patrocinio
- può nominare un difensore scegliendolo tra gli iscritti negli elenchi istituiti presso il consiglio dell'ordine del distretto di Corte di Appello nel quale ha sede il magistrato competente (atr. 80 co. 1)
- se procede la Corte di Cassazione il difensore può essere scelto fra quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di Corte di Appello del luogo ove ha sede il giudice che ha emeso il provvedimento impugnato (art. 80 co. 2)
- può nominare un consulente tecnico di parte (art. 129)
- non deve pagare (art. 131)
- il contributo unificato
- le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta dell'ufficio
- l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1 lettere a) e b) del DPR 131/1986
- l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16 comma 1 lett. e) del D. L.vo 347/1990
- i diritti di copia
- gli onorari e le spese del difensore
- gli onorari e le spese al consulente di parte, ai notai e all'ausiliario del magistrato
- le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
- le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, notai, consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato;
- le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato;
- le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta;
- i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni o gli atti di esecuzione a richiesta di parte
REVOCA
- il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione se, nel corso del processo, le condizioni di reddito mutano in modo tale da superare i limiti previsti dalla legge (art. 136 co. 1)
- il magistrato che procede può, con decreto, revocare l'ammissione al patrocinio disposta provvisoriamente dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (art. 136 co. 2):
- se risulta l'insussistenza dei presupposti dell'ammissione
- se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave
- la revoca (art. 136 co. 3)
- nel caso di accertamento di modificazioni reddituali ha effetto dal momento dell'accertamento indicato dal magistrato nel provvedimento
- in tutti gli altri casi ha effetto retroattivo
- lo stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare dall'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione (art. 86)
RECUPERO
- se lo stato non riesce a recuperare le spese nei confronti della parte soccombente non ammessa al patrocinio nei confronti della quale sono state poste a carico
- può esercitare la rivalsa nei confronti della parte ammessa se la vittoria o la composizione della lite l'ha messa in condizione poterle restituire
- la rivalsa viene esercitata
- per le sole spese, indipendentemente dalla somma o dal valore conseguito
- per le spese prenotate e anticipate quando la parte ha conseguito almeno il sestuplo delle spese o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio
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