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Collegio di garanzia elettorale
Disciplina delle spese sostenute in campagna elettorale dai candidati delle elezioni politiche (art 7 L. 515/93)
e regionali (art 5 L.43/95).
La normativa prevede in particolare che il controllo sulle spese sia effettuato oltre che dal Presidente (della Camera e Senato o del Consiglio Regionale) da una speciale autorità indipendente il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale (prevista all'art 13 L. 515/93).
Raccolta di fondi - Nomina del mandatario elettorale
Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite
di un mandatario elettorale.
Il candidato dichiara per iscritto al Collegio Regionale di garanzia elettorale competente
per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del
mandatario elettorale da lui designato (modello G1 in formato testo).
Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.
Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale.
Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.
Per le sole elezioni regionali i candidati che spendano meno di 2582,28 euro (5 milioni di lire)
avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di rendicontazione
(art 7 L. 515/93),
possono scegliere di non nominare un mandatario.
Per le elezioni comunali ( nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)
i candidati che spendano meno di 2,500 euro (art.13 comma 6 legge 06/07/96) avvalendosi
unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di rendicontazione (art 7 L. 515/93),
possono scegliere di non nominare un mandatario.
Limiti di Spesa
I limiti di spesa sono variabili a seconda delle elezioni e della numerosità della popolazione del collegio e sono così fissati:
Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili ad un candidato o a un gruppo di candidati,
sono computate, ai fini del limite di spesa di sopra indicato esclusivamente al committente che le ha
effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese,
se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione prevista dal
comma 6 dell'articolo 7 della legge 515/1993.
La dichiarazione del candidato
La dichiarazione prevista (art 2, co 1, numero 3) , L. 441/82), deve essere trasmessa
entro tre mesi dalla proclamazione dell'ultimo deputato o senatore o dal giorno delle elezioni
regionali, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia
elettorale (modello G2 in formato testo).
Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione sono tenuti anche i candidati
non eletti. L'obbligo di dichiarazione riguarda anche i candidati che per la propria campagna non hanno
sostenuto spese o non hanno ricevuto contributi.
Alla dichiarazione deve essere allegato:
- un rendiconto (modello G3 in formato testo) relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute;
- gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati
(modello G4 in formato testo);
inoltre, se ne ricorre il caso, bisogna allegare:
- l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, per tutti i contributi in denaro o in beni e
servizi (modello G5)
provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore a quello previsto dalla legge (Euro 5.000 art. 7
comma 6 L.515/93 come modificato all'art.11 comma 2 della L.6/7/2012 n.96) e tutti i contributi e servizi di qualsiasi
importo o valore provenienti da soggetti diversi da persone fisiche (es: società, persone giuridiche,
associazioni non riconosciute, fondazioni, comitati);
- le dichiarazioni congiunte relative a contributi superiori a 5.000 euro ottenute da società non partecipate
regolarmente deliberate ed iscritte a bilancio (art 4 L 659/81)
(modello G6) o idonea
autocertificazione.
Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità
in relazione all'ammontare delle entrate.
Tutta la documentazione sopradescritta, oltre che depositata a mano, trasmessa per posta raccomandata a/r,
può essere inviata anche per posta elettronica certificata a prot.ca.ancona@giustiziacert.it vanno allegate
le fotocopie di un documento di identita’ sia del candidato e sia del mandatario elettorale, qualora designato.
Controllo e pubblicità
Il Collegio regionale di garanzia elettorale riceve le dichiarazioni e i rendiconti e ne verifica la regolarità
(art. 14 L. 515/1993). Il Collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici tutte le notizie ritenute utili e
si avvale anche dei servizi di vigilanza e controllo dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.
Le dichiarazioni e i rendiconti sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.
Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.
Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro 180 giorni dalla ricezione.
Sanzioni
In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per le diverse candidature e/o delle norme che disciplinano la campagna elettorale o in caso di tardivo o mancato deposito presso il Collegio Regionale della dichiarazione delle spese elettorali o di gravi irregolarità nella dichiarazione stessa il Collegio irroga una sanzione pecuniaria di importo variabile in ragione della violazione accertata (art. 15 l. 515/1993).
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